Art. 4.
(Requisiti di localizzazione geografica).

      1. Condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 è la presenza nell'area franca urbana di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.
      2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato in area franca urbana, nonché l'effettuazione di

 

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atti direttamente collegabili all'attività esercitata.
      3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nell'area franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nell'area franca urbana.